Mi scuserete se ritorno sull’argomento, ma penso sia importante per capire la direzione della tesi difensiva messa in atto dagli avvocati di Berlusconi nel cosiddetto processo Ruby.

In un mio vecchio post ho documentato videodichiarazioni di vari esponenti filo berlusconiani che avallavano la tesi, alquanto grottesca, della parentela Ruby-Mubarak: giornalisti come Maurizio Belpietro e Mario Sechi, ovviamente membri del governo come il ministro Sacconi e il sottosegretario Ravetto e infine la Camera dei Deputati. Quest’ultima, con il voto del 3 Febbraio scorso, ha certificato che il premier, convinto che Ruby fosse una parente di Mubarak, chiamò la Questura nell’esercizio delle proprie funzioni per evitare problemi diplomatici con l’Egitto.
Dopo trasmissioni televisive, Camera dei Deputati e carta stampata rimaneva solo l’aula del Tribunale a dover certificare la convinzione di Silvio sulla parentela Ruby-Mubarak e nell’udienza del 31Maggio scorso puntuale è arrivata la dichiarazione dell’avvocato-legislatore Ghedini: “C’era stato un incontro bilaterale Italia-Egitto con l’allora presidente Mubarak e.. [vari testimoni] ..hanno narrato che il presidente del Consiglio aveva parlato di un argomento che riguarda il processo che quest’oggi ci occupa dando precise indicazioni, tanto da far ritenere che il convincimento da parte del presidente del consiglio [sulla presunta parentela] fosse assolutamente chiaro e incontrovertibile”.

Niccolò Ghedini, per dare incisività ad una tesi poco credibile al limite del farsesco, ha invitato i giudici ad ascoltare altri eccellenti testimoni che ebbero la fortuna di assistere all’incontro tra Berlusconi e Mubarak, incontro nel quale era affiorato questo “convincimento chiaro e incontrovertibile”. Tra questi, già sentiti nelle indagini difensive, spiccano Franco Frattini, Giancarlo Galan, Paolo Bonaiuti, Mohamed Reda Hammad (interprete di Mubarak), tutti presenti al pranzo ufficiale che si era tenuto in occasione dell’incontro bilaterale Italia-Egitto.
Per Ghedini, insomma, il premier ha agito da pubblico ufficiale, e allora si può contestare il reato di concussione, ma gli atti vanno trasmessi al tribunale dei Ministri perché ha agito nell’esercizio delle proprie funzioni (per il “convincimento chiaro e incontrovertibile”??), oppure lo ha commesso da privato, e in questo caso non ci sarebbe il reato, perché la concussione è un reato che viene commesso da un pubblico ufficiale.
La difesa, inoltre, ha presentato 16 “eccezioni” preliminari, corredate di memorie depositate, assieme a pareri pro veritate, dagli altri due legali che assistono il premier, gli avvocati Filippo Dinacci e Giorgio Perroni e dibattute totalmente il 31 maggio e il 6 giugno. In quest’ultima occasione Ghedini ha sostenuto l’inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del premier. E ha puntato il dito contro i pm milanesi che, secondo la difesa, non potevano acquisire documenti bancari relativi ai conti del premier, ma dovevano rivolgersi alla Camera dei deputati per ottenere l’autorizzazione, nel rispetto delle prerogative dei parlamentari previste dalla Costituzione, anche quando occorre acquisire la corrispondenza di un parlamentare, come Berlusconi.

Tra il 31 maggio e il 6 giugno, senza contare l’arringa difensiva di Pietro Longo, secondo legale del premier, il povero Ghedini ha impiegato quasi tre ore per snocciolare le proprie motivazioni. Ma, come si può ascoltare nel video proposto, non sembra che l’instancabile legale di Berlusconi sia davvero convinto di quel che afferma.

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