Non credevo alle mie orecchie. La notizia in sé è di qualche tempo fa, ma il Gr2 delle 15.30 ne ha riparlato il 24 marzo. Con un’intervista: il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Giuseppe Colosio – commentando la storica sentenza del tribunale di Milano, che ha definito discriminatorio il taglio delle ore di sostegno accogliendo il ricorso presentato dai genitori di 17 studenti e da Ledha (Lega per i Diritti delle persone con disabilità), si è detto “dispiaciuto” della sentenza stessa, aggiungendo le seguenti, strabilianti parole: “Se danno tante ore di sostegno gli alunni vengono enucleati”. Sì, avete letto bene: “enucleati”. L’intervistatrice ha incalzato: “Teme, cioè, che troppo sostegno allontani i ragazzi dai compagni di classe, li ghettizzi?”. E il nostro, zelante sostenitore dell’integrazione (preoccupato in realtà di giustificarsi che il taglio degli insegnanti non abbia risparmiato nemmeno gli insegnanti di sostegno, creando enormi difficoltà a tanti ragazzi e famiglie) ha ribadito coraggiosamente.

Siamo al top della fantasia e della faccia tosta: i sapienti pedagoghi che governano i nostri sistemi regionali quanto nazionali riescono, con uno sforzo di immaginazione davvero ammirevole, a ribaltare letteralmente tutti gli sforzi legislativi e pratici – dalla legge 104 del ’92 in poi – che il nostro Paese ha compiuto per integrare nelle scuole di tutte e tutti i ragazzi disabili, pur di “dare un senso” alla mattanza di posti di lavoro nella scuola pubblica, che è ricaduta sugli studenti come un vero e proprio attentato al diritto allo studio e all’apprendimento. La garanzia di tali diritti – rappresentati nella ratio della normativa sull’integrazione dei disabili dagli insegnanti detti, appunto, di “sostegno” – diventerebbe nel delirio di questo signore addirittura un ostacolo all’integrazione.

È la prima volta che un tribunale riconosce che inadeguatezza e insufficienza delle ore di sostegno costituiscono una vera e propria discriminazione a danno degli alunni con disabilità e non solo una lesione del diritto allo studio e all’inclusione scolastica. Sostenuti dall’associazione Avvocati per Niente, i ricorrenti hanno ricordato che “il diritto del disabile al sostegno scolastico si configura nel nostro ordinamento come diritto fondamentale della persona, non ‘comprimibile’ e non soggetto a bilanciamenti con altri interessi, quali quello di bilancio”. La legge 67/06 stabilisce che “le persone con disabilità non possono essere discriminate rispetto ai diritti fondamentali”. Tale norma, utilizzata per la prima volta in materia di inclusione scolastica, sancisce la possibilità per disabili e familiari di presentare direttamente ricorso congiunto con le associazioni.

Il giudice Patrizio Gattari del tribunale civile di Milano ha accertato “la natura discriminatoria della decisione delle amministrazioni scolastiche di ridurre le ore di sostegno scolastico per l’anno in corso rispetto a quelle fornite nell’anno scolastico precedente (2009/2010)”, ordina alle amministrazioni convenute “la cessazione della condotta discriminatoria e condanna i convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a ripristinare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per i figli dei ricorrenti il medesimo numero di ore di sostegno fornito loro nell’anno scolastico 2009/2010″. È stato fatto esplicito riferimento ai valori sanciti dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano il 4 febbraio 2009, che comincia perciò ad essere un riferimento normativo imprescindibile.

Una vittoria della civiltà, che lo sconcertante commento del direttore dell’Usr rende ancor più significativa. La sfrontatezza e la disinvoltura con cui impunemente mistificano la realtà e manipolano significati appare ancora più turpe se riferita ai destini di ragazzi che faticosamente tentano un’integrazione; e di una normativa – che tutta l’Europa ci invidia –  che ha segnato un passo avanti in termini di inclusione, diritti, principio di uguaglianza tra cittadini.

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