“Rientra nel potere del giudice valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal presidente del Consiglio dei Ministri dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta di comparire in giudizio”. E ancora: “Il principio della separazione dei poteri non è violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto l’impedimento, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che deve rispondere al canone della leale collaborazione”. Sono questi due passaggi delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che lo scorso 13 gennaio ha bocciato la legge sul legittimo impedimento. La normativa, firmata dal presidente della Repubblica il 7 aprile 2010, metteva al riparo il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi dai processi a suo carico. Per la Consulta la normativa violava gli articoli 3 (sull’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge) e 138 (sulle norme di rango costituzionale) della Carta costituzionale.

Secondo i giudici, la leale collaborazione fra i diversi poteri dello Stato deve esplicarsi mediante una serie di soluzioni che devono essere ispirate al coordinamento dei rispettivi impegni: “Per un verso, il giudice deve definire il calendario delle udienze tenendo conto degli impegni del presidente del Consiglio dei ministri riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo e in concreto assolutamente indifferibili. Per altro verso, il presidente del Consiglio dei Ministri deve programmare i propri impegni, tenendo conto, nel rispetto della funzione giurisdizionale, dell’interesse alla speditezza del processo che lo riguarda e riservando a tale scopo spazio adeguato nella propria agenda”. Insomma il premier qualora fosse impossibilitato a presentarsi in udienza dovrà motivare il suo impedimento con un “impegno preciso e puntuale”.

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