Nell’ultimo anno il Governo ha letteralmente perso i pezzi a causa di scandali ed inchieste che hanno travolto alcuni dei suoi esponenti di maggior spicco, coinvolti – almeno apparentemente in attesa che le inchieste giudiziarie facciano il loro corso – in fatti di corruzione o, almeno, in gravi episodi di incompatibilità e/o conflitto di interesse.

Secondo l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, alla quale la legge demanda la vigilanza sui casi di incompatibilità e conflitto di interessi dei titolari di incarichi di Governo, tuttavia, conflitti di interesse ed ipotesi di incompatibilità non lambirebbero neppure i membri dell’esecutivo né i titolari di qualsivoglia altra carica governativa.

E’ quanto emerge dalla “Relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi” relativa al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, trasmessa al Parlamento nei giorni scorsi dal Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Antonio Catricalà.

La lettura della Relazione, alla quale nessun cittadino dovrebbe sottrarsi, offre, in sole venti pagine, uno spaccato di quanto grave ed irrisolto sia, nel nostro Paese, il problema dei conflitti di interessi [n.d.r. è ormai evidente che quello frequentemente imputato all’attuale Premier è solo il più eclatante].

Non si tratta di una questione di natura politica ma squisitamente tecnico-giuridica: la vigente disciplina non è in grado di garantire la democrazia, il Paese ed i cittadini dal verificarsi – quale che sia il colore del Governo che siede a Palazzo Chigi – di episodi di mala gestio della cosa pubblica dovuti a conflitti di interessi o incompatibilità.

Si tratta di una riflessione antica ma che trova nell’ultima relazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conferme che pesano come macigni e non possono essere lasciate scivolare via.

Val la pena, quindi, di richiamare alcuni dei passaggi contenuti nella Relazione.

Conflitti ed incompatibilità dei titolari di incarichi di Governo evidenti e palpabili sono stati, infatti, derubricati ad episodi sconvenienti ma irrilevanti per la legge.

Due i casi più eclatanti sui quali l’Autorità è stata richiesta di intervenire.

Il primo episodio ha riguardato le “presunte” pressioni che il presidente del Consiglio dei ministri avrebbe esercitato su Fiorello per indurlo a firmare un contratto con Mediaset invece che con Sky, mentre il secondo ha avuto origine dai dati pubblicati in un report di Nielsen Company secondo i quali gli investimenti in pubblicità istituzionale ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbero stati fatti, per la quasi totalità, acquistando spazi sulle reti RTI nonostante la disciplina vigente preveda che almeno il 60% sia riservato alla stampa quotidiana e periodica.

In entrambi i casi l’Autorità Garante non ha potuto che lasciar correre e concludere che, in forza di quanto previsto dalla disciplina vigente, “ai fini della configurabilità di una fattispecie di conflitto di interessi per incidenza specifica e preferenziale è necessario che i titolari di carica di Governo nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, abbiano adottato o partecipato all’adozione di un atto ovvero omesso l’adozione di un atto dovuto” laddove il termine “atto” andrebbe “necessariamente interpretato nella sua accezione formale, cioé come atto assunto nell’ambito di specifiche attribuzioni, sulla base delle procedure previste dalla legge ed espresso nelle forme stabilite dall’ordinamento”.

Nel primo dei due casi esaminati, secondo l’Autorità, il “comportamento asseritamente tenuto dall’On. Berlusconi” non sarebbe stato “in nessun modo connesso all’esercizio di competenze, funzioni e poteri inerenti la carica di Presidente del Consiglio” mentre nel secondo “le decisioni assunte dagli uffici della Presidenza del Consiglio, incluse quelle in materia di distribuzione della pubblicità istituzionale” non sarebbero riconducibili al Presidente del Consiglio ma alla dirigenza amministrativa e, peraltro – prosegue l’Autorità con una peripezia logico-giuridica che ha del paradossale – “le funzioni spettanti al Capo del Governo nel settore dell’informazione, della Comunicazione e dell’editoria, ivi compresa l’attuazione delle relative politiche, sono esercitate ai sensi del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, da un sottosegretario di Stato al quale il Presidente del Consiglio ha delegato in via ordinaria le proprie competenze in materia, comprese quelle di indirizzo politico”.

Non sarà certamente sfuggito all’Autorità Garante che il sottosegretario in questione è l’On. Paolo Bonaiuti, tra l’altro, portavoce del Presidente Silvio Berlusconi.

Fuor di giuridichese la posizione dell’Autorità suona più o meno così: o si abusa del proprio incarico di Governo per trarne un vantaggio privato attraverso un foglio in carta da bollo firmato personalmente oppure tutto va bene: il conflitto di interessi c’è ma non si vede.

Probabilmente ce ne sarebbe già abbastanza per concludere che il conflitto di interessi nel nostro Paese c’è e ce lo terremo, sino a quando non si riuscirà a cambiare le regole, quali che saranno i Lorsignori ad occupare, nei prossimi anni, Palazzo Chigi.

C’è, però di più nella Relazione dell’Autorità Garante.

Forse non tutti sanno che l’Autorità esamina le questioni di incompatibilità e conflitto di interessi sulla base delle dichiarazioni che i titolari di incarichi di Governo sono obbligati a trasmetterle entro 30 giorni dall’assunzione della carica nonché sulla base di quelle che l’ultimo comma dell’art. 5 della Legge sul conflitto d’interessi, con disposizione criptica, stabilisce “sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo”.

Tali dichiarazioni contengono l’elenco delle possibili situazioni di incompatibilità nelle quali si trovano i titolari di incarichi di Governo e/o i loro familiari.

L’art. 8 della stessa legge – nel vano tentativo di rendere, almeno apparentemente, effettivo il predetto obbligo – prevede che “Quando le dichiarazioni di cui all’articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all’articolo 328 del codice penale” ovvero in quello di omissione di atti di ufficio.

La norma, tuttavia – con una buona dose di “ipocrisia istituzionale” – nulla dice circa l’eventualità che a sottrarsi all’obbligo in questione siano i familiari del titolare della carica di Governo ovvero gli ideali destinatari di ogni intestazione fittizia e fiduciaria di beni, aziende, società e studi professionali.

Non sorprende – ma produce comunque un moto di ribellione – dunque prendere atto della circostanza che la metà dei titolari di incarichi di Governo in carica al 30 giugno 2010 ha proceduto con tutta calma ed in ritardo [n.d.r. non è dato sapere quanto consistente] alla trasmissione all’Autorità di tali dichiarazioni e che mancano all’appello ben 98 dichiarazioni di familiari di titolari di incarichi di Governo.

In assenza di tali dichiarazioni, naturalmente, l’Autorità non può procedere alle proprie attività di verifica né la legge le attribuisce alcun potere coercitivo finalizzato all’ottenimento di tali dichiarazioni.

Sarebbe facile, tanto per cominciare che l’Autorità Giudiziaria, allo scadere del trentesimo giorno successivo all’assunzione dell’incarico – laddove il titolare ometta di procedere alla trasmissione della dichiarazione – procedesse nei suoi confronti per omissione di atti di ufficio e – benché meno facile – sarebbe altrettanto opportuno che si stabilisse – con una punta di ipocrisia in meno rispetto a quella che connota l’attuale disciplina – che compete al titolare dell’incarico di governo anche trasmettere le dichiarazioni relative ai propri familiari.

Le 98 dichiarazioni mancanti, in questo modo, significherebbero la possibilità di avviare 98 procedimenti per omissione di atti d’ufficio nei confronti di una cospicua pattuglia di membri di questo esecutivo.

E’ davvero un peccato – questa volta imputabile direttamente all’Autorità – che la Relazione non contenga i nomi ed i cognomi di quanti, ormai da oltre due anni, continuano a rifiutarsi di trasmettere le dichiarazioni relative ai propri familiari impedendo così all’Autorità di svolgere il suo ruolo di controllo.

Quei nomi servirebbero almeno a dare scientificamente la misura dell’approssimazione con la quale – gioco forza – l’Autorità stessa ha potuto sin qui vigilare su conflitti di interesse e incompatibilità ed a consentire a ciascun cittadino di formarsi il proprio democratico convincimento su chi ci governa.

L’accesso ai documenti pubblici serve anche a questo: a conoscere i Governanti e scegliere i prossimi.

Il conflitto d’interessi in Italia c’è ma non si vede; un po’ come dire che piove ma non cade acqua dal cielo.

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