La Corte d’Appello di Genova ha ribaltato la sentenza di primo grado per l’irruzione alla scuola Diaz del 2001 a Genova. Il capo della Polizia, all’epoca dei fatti, Gianni De Gennaro è stato condannato dalla seconda sezione della Corte a un anno e quattro mesi per l’istigazione a falsa testimonianza dell’ex questore di Genova Francesco Colucci nel processo. Tutti i vertici della polizia, che erano stati assolti in primo grado, sono stati condannati dalla terza sezione della Corte a pene comprese tra 3 anni e 8 mesi e 4 anni, con l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. In totale le pene superano gli 85 anni. Condannati 25 imputati sui 27: il capo dell’anticrimine Francesco Gratteri è stato condannato a quattro anni; l’ex comandante del primo reparto mobile di Roma Vincenzo Canterini a cinque anni; l’ex vicedirettore dell’Ucigos Giovanni Luperi (oggi all’Agenzia per le informazioni e la sicurezza interna) a quattro anni; l’ex dirigente della Digos di Genova Spartaco Mortola (ora vicequestore vicario a Torino) a tre anni e otto mesi; l’ex vicecapo dello Sco Gilberto Caldarozzi a tre anni e otto mesi. Altri due dirigenti della Polizia, Pietro Troiani e Michele Burgio, accusati di aver portato le molotov nella scuola, sono stati condannati a tre anni e nove mesi. Per i tredici agenti di polizia condannati in primo grado le pene sono state inasprite.

Pubblichiamo i passaggi più importanti delle motivazioni della sentenza scritte dai giudici della Corte d’Appello di Genova


De Gennaro ordina: riscattiamoci

L’origine di tutta la vicenda è individuabile nell’esplicita richiesta da parte del capo della Polizia di riscattare l’immagine del corpo e di procedere a tal fine ad arresti, richiesta concretamente rafforzata dall’invio da Roma a Genova di alte personalità di sua fiducia ai vertici della Polizia che di fatto hanno scalzato i funzionari genovesi dalla gestione dell’ordine pubblico. Certo tale pressione psicologica non giustifica in nulla la commissione dei reati né l’eventuale malinteso spirito di corpo che ha caratterizzato anche successivamente la scarsa collaborazione con l’ufficio di Procura (riconosciuta anche dal Tribunale).

L’aggressione (simulata) all’agente Nucera

Uno dei fatti, più eclatanti nel verbale di arresto (…) è costituito dal vero e proprio tentato omicidio del quale il Nucera (agente di polizia, ndr) è stato vittima, e che è stato addotto come grave elemento di conferma dell’atteggiamento di violenta resistenza incontrato dagli operatori all’ingresso nella scuola. Ma a parte la elementare considerazione che se anche tale episodio si fosse effettivamente verificato, per la sua unicità e il confinamento in un ristrettissimo ambito soggettivo e spaziale non avrebbe comunque giustificato l’aggressione a tutti gli altri occupanti la scuola, la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l’episodio costituisce una delle più gravi e – si perdoni l’iperbole – sfrontate messe in scena di questo processo.
Il Tribunale ha già riportato per esteso le diverse versioni del fatto fornite dal Nucera e dal collega Panzieri che avrebbe assistito all’episodio. (…) A seguito di perizia disposta dal P.M., la quale verificava che i due tagli sulla giubba non potevano essere conseguenza di un solo colpo, ma almeno di due, il Nucera, nell’interrogatorio del 07/10/2002 mutava versione dei fatti. (…) Oltre all’intrinseca inattendibilità di ciascuna di dette versioni, non può non rimarcarsi l’evidente diversità ed incompatibilità reciproca fra le stesse, nonché la direzione assunta dal notevole mutamento di strategia difensiva, coerente con le risultanze della perizia di parte del P.M. che aveva escluso la compatibilità delle lacerazioni sugli abiti con la dinamica dei fatti riferita dal Nucera nella annotazione di servizio. È evidente che nella prima versione dei fatti il Nucera ha riferito di essere stato attinto da un solo colpo, mentre nella seconda ne ha riferiti due, e trattasi di differenza sostanziale, non giustificata dal Nucera, e spiegabile solo con l’esito della perizia alla quale egli intendeva allineare le proprie dichiarazioni.

Le responsabilità dei due superpoliziotti

Risulta così ampiamente dimostrata la partecipazione diretta e attiva di Gratteri anche nella fase della redazione degli atti e, soprattutto, nel controllo del loro contenuto (…), con il suggerimento del contenuto e il successivo controllo per verificarne la congruità con gli altri atti. La richiesta di certificati medici attestanti le lesioni subìte dai poliziotti per suffragare il giudizio sulla “proporzione fra forza usata e violenta resistenza incontrata” è ulteriormente sintomatico del concorso di Gratteri nella formazione dei verbali. (…) In definitiva può affermarsi con elevato grado di sicurezza che la linea di comando dell’operazione è da individuarsi in Luperi, figura di riferimento per gli appartenenti alla Digos e in Gratteri figura di riferimento per gli appartenenti alle squadre mobili; la circostanza è del resto affermata anche dalla sentenza impugnata. Quanto alla consapevolezza delle falsità contenute nei verbali (…) si deve ricordare: Luperi e Gratteri arrivarono fra i primi sui luoghi, quando erano in corso i pestaggi di Covell e di Frieri, e comunque il corpo di Covell sarebbe rimasto ben visibile accasciato vicino al cancello di ingresso; lo stesso Luperi ha ammesso di aver visto Frieri bloccato a terra da poliziotti, ma senza saperne il motivo. Risulta, pertanto, poco credibile che i due non si siano avveduti delle violenze che già erano iniziate ben prima dell’arrivo al cortile della Diaz; Luperi e Gratteri entrarono alla Diaz pochi minuti dopo lo sfondamento del portone, secondo le ricostruzioni dello svolgimento dei fatti (…). In particolare il momento di ingresso sia di Gratteri, sia di Luperi è collocabile intorno alle 00,03.30 della domenica 22 luglio, ossia in un momento in cui non è dato seriamente dubitare che la parte “messa in sicurezza” dell’operazione di polizia fosse ancora in pieno svolgimento. (…) È quindi impossibile che essi non abbiano percepito cosa fosse realmente accaduto essendo due dei massimi esponenti della Polizia di Stato, e soprattutto che nessuno li abbia informati. A tale proposito non bisogna dimenticare che almeno l’imputato Fournier ha manifestato di essere ben consapevole della “macelleria messicana” e di averne fatto espresso riferimento a Canterini, per cui non è credibile che i due massimi dirigenti non siano stati informati. Ma l’evidenza oggettiva dei fatti, anche ammesso che i due fossero giunti all’interno della scuola dopo la cessazione delle violenze, era tale da ingenerare in chiunque la certezza che vi fosse stato un gravissimo ed ingiustificato abuso della forza: l’elevato numero dei feriti anche gravi, le urla strazianti che in ogni caso si sentivano chiaramente all’esterno fin dall’inizio dell’operazione, le condizioni della scuola all’interno caratterizzate da sangue fresco su muri e sui caloriferi e per terra, porte divelte, arredi fracassati, vetri infranti davano vita ad una scena di violenza talmente evidente e generalizzata da non poter essere seriamente misconosciuta.

Le bottiglie molotov: portate dagli agenti

Alla concreta possibilità di rendersi pienamente conto di quanto era successo all’interno della scuola si ricollega la vicenda delle bottiglie molotov, come sopra già ricostruita, che nell’evidenziare la consapevole partecipazione dei due imputati alla predisposizione della falsa accusa di detenzione delle stesse da parte di tutti gli arrestati, fornisce la conferma più esauriente del ruolo attivo svolto da Luperi e Gratteri.
Costoro, preso atto del fallimentare esito della perquisizione, si sono attivamente adoperati per nascondere la vergognosa condotta dei poliziotti violenti concorrendo a predisporre una serie di false rappresentazioni della realtà a costo di arrestare e accusare ingiustamente i presenti nella scuola. (…) Viene riferito il ritrovamento di bottiglie incendiarie tipo “molotov” al “primo piano dell’edificio in luogo visibile ed accessibile a tutti gli occupanti”; nel verbale di perquisizione e sequestro le bottiglie sono localizzate “nella sala di ingresso ubicata al pian terreno”.
(…) È emerso nel corso del dibattimento, allorché sorse la necessità di visionare tali reperti, che gli stessi sono scomparsi; secondo la Questura di Genova perché accidentalmente distrutti per errore dell’artificiere incaricato della distruzione di altri reperti, ma secondo le successive indagini svolte dalla Procura, la cui acquisizione al processo non è stata ammessa dal Tribunale, perché intenzionalmente asportate da ignoti funzionari mediante pressioni sul predetto artificiere.
(…) È ammesso dalle difese di tutti gli imputati che in realtà tali ordigni non erano presenti quella sera nella scuola Pertini, ma lì sono stati trasportati dall’esterno. (…) Queste circostanze sono documentalmente riscontrate dalle riprese filmate che mostrano la scena nella quale l’intero gruppo di funzionari responsabili dei reparti impegnati alla perquisizione e i due superiori gerarchici apicali Luperi e Gratteri sono attorno alle bottiglie Molotov appena consegnate.
(…) Il Dott. Luperi, dopo aver negato qualsiasi contatto con le molotov, messo di fronte all’evidenza del filmato ha ammesso di aver ricevuto il sacchetto (contenente le molotov, ndr) da Caldarozzi e sostiene che prima Mortola lo avrebbe informato del ritrovamento; ha ammesso che il gruppo di funzionari in quell’occasione discusse delle bottiglie; poi riferisce di aver compiuto una telefonata tenendo in mano il sacchetto, e all’esito, essendosi disciolto il gruppo di funzionari ed essendosi ritrovato solo, avrebbe affidato il sacchetto con le molotov alla Dott.ssa Mengoni della Digos di Firenze, primo ufficiale di PG che riconobbe sul posto; conferma di aver rivisto le bottiglie molotov (ma ancora nel sacchetto) sullo striscione steso nella scuola sul quale erano stati sistemati tutti i reperti in sequestro.

Nessun motivo per gli arresti

Palese mancanza dei presupposti per operare un arresto in flagranza di tutti gli occupanti dell’istituto, non essendo, fra l’altro, soggettivamente riferibili i reati ipotizzati di resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, tentato omicidio e associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio.
(…) Secondo la Corte, non è possibile descrivere i fatti in esame come la somma di singoli episodi delittuosi occasionalmente compiuti dagli operatori indipendentemente l’uno dall’altro in preda allo sfogo di bassi istinti incontrollati; al contrario, trattasi di condotta concorsuale dai singoli agenti tenuta nella consapevolezza che altrettanto avrebbero fatto e stavano facendo i colleghi, coerente con le motivazioni ricevute dai superiori gerarchici e con l’esplicito incarico di usare la forza per compiere lo sfondamento e l’irruzione finalizzati all’arresto di pericolosi soggetti violenti, senza alcuna preventiva o successiva forma di controllo sull’uso di tale forza. La responsabilità di tale condotta e, quindi, delle lesioni inferte, è pertanto ravvisabile in capo ai dirigenti che organizzarono l’operazione e che la condussero sul campo con le modalità e le finalità sopra descritte; trattasi di responsabilità commissiva diretta per condotta concorsuale con quella degli autori materiali delle lesioni, perché scatenare una così rilevante massa di uomini armati incaricandola di sfondare gli accessi e fare irruzione nella scuola con la motivazione che all’interno soggiornavano i pericolosi Black Bloc che i giorni precedenti avevano messo a ferro e fuoco la città di Genova e si erano fatti beffe della Polizia, senza fornire un chiaro e specifico incarico sulla cosiddetta “messa in sicurezza” o alcun limite finalizzato a distinguere le posizioni soggettive, significa avere la certa consapevolezza che tale massa di agenti, come un sol uomo, avrebbe quanto meno aggredito fisicamente e indistintamente le persone che si trovavano all’interno, come in effetti è accaduto senza alcun segnale di sorpresa o rammarico manifestato da alcuno dei presenti di fronte all’evidenza del massacro.

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