Arriva il primo sì al riconteggio delle schede elettorali delle ultime elezioni regionali in Piemonte. Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensiva della decisione con cui il Tar del Piemonte ha ordinato il riconteggio di circa 15 mila schede elettorali delle ultime elezioni regionali. La quinta sezione di Palazzo Spada ha quindi respinto il ricorso in via cautelare presentato dal neo presidente della Regione, il leghista Roberto Cota. La decisone dei supremi giudici amministrativi, in ogni caso, riguarda solo l’esecuzione del dispositivo della decisione del Tar le cui motivazioni di merito devono ancora essere depositate e contro le quali i legali di Cota già preannunciano un altro ricorso al Consiglio di Stato.

Con una ordinanza di sei pagine, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza di sospensiva presentata dal presidente della Regione Piemonte Roberto Cota perché, si legge, “non sussistono, allo stato attuale, gli estremi del danno grave ed irreparabile asseritamente derivante dall’esecuzione del dispositivo” del Tar del Piemonte. E questo perche’, dal momento che si tratta di una “pronuncia non definitiva, avente ad oggetto atti endoprocedimentali”, la pronuncia dei giudici amministrativi di primo grado “non è in grado di paralizzare o anche solo di ostacolare sul piano giuridico-amministrativo, il corretto funzionamento degli organi di governo della Regione Piemonte”.

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia emessa dal collegio presieduto da Stefano Baccarini sul riconteggio dei voti delle regionali del Piemonte, ha dato una importante indicazione sulla procedura da seguire: deve essere tenuto presente il principio del contraddittorio e, dunque, il riconteggio deve avvenire alla presenza delel parti interessate. “Quanto al dedotto profilo di violazione del principio del contraddittorio” supposto dai ricorrenti “per non essere stata prevista la partecipazione dei diretti interessati o dei loro rappresentanti alle disposte operazioni di verificazione”, il Consiglio di Stato, si legge nel provvedimento di rigeto della sospensione della sentenza di primo grado, ritiene che i due punti del dispositivo del Tar del Piemonte “devono essere interpretati nell’implicito senso che le disposte operazioni di verificazione devono svolgersi effettivamente nel rispetto del principio del contraddittorio, con la partecipazione delle parti interessate ovvero dei loro rappresentanti, appositamente e tempestivamente designati”.

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